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a cura di Agenzia regionale di sanità Toscana

In attuazione legge sulle DAT, Disposizioni anticipate di trattamento: indicazioni del Consiglio di Stato su istituzione della banca dati nazionale

Il 22 giugno scorso, il ministero della Salute pone al Consiglio di Stato 5 quesiti che hanno ad oggetto la prevista istituzione della banca dati nazionale, ex art. 1, comma 418, l. n. 205/2017, destinata alla registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (le cosiddette DAT).

La Commissione speciale del Consiglio di Stato, il 31 luglio, fornisce le indicazioni che proviamo a riassumere tramite domande e risposte.

In fondo a questo articolo troverete comunque il documento integrale scaricabile.

1. - La banca dati, istituita presso il ministero, deve essere considerata uno strumento finalizzato ad annotare e attestare solo l’avvenuta espressione delle DAT e a indicare dove sia reperibile?  
La Commissione risponde dichiarando che la banca dati nazionale deve, su richiesta dell’interessato, poter contenere copia delle DAT stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca.

2. - La banca dati nazionale è destinata alle persone maggiorenni iscritte al Sistema sanitario nazionale (SSN)?
Il Consiglio di Stato è dell’opinione che i principi costituzionali ricordati nel parere vadano nella direzione di imporre una lettura estensiva, aprendo il registro nazionale anche a tutti i non iscritti al SSN.

3. - E’ esclusa la possibilità di imporre, ai fini di conservazione elettronica, la standardizzazione delle DAT, la cui formulazione, sia pure con l’avallo dei notai o degli Ufficiali dello Stato civile, sembra doversi consentire senza schemi preordinati, configurandosi come atti a contenuto libero?
Secondo il Consiglio di Stato va mantenuta la possibilità di non vincolare le DAT ad un particolare contenuto. L’interessato deve poter scegliere di limitarle solo a una particolare malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o di non nominarlo.
Il ministero però deve mettere a disposizione un modulo tipo, facoltativo, per facilitare il cittadino, non necessariamente esperto, a dichiarare le proorie disposizioni.

4. - L’acquisizione di “adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte” può essere dichiarata dall’interessato assieme alla disposizione anticipata?
La Commissione speciale del Consiglio di stato ritiene necessario che vi sia certezza su “l’adeguatezza” delle informazioni mediche acquisite dall’interessato e che riguardano le conseguenze delle scelte. Perché tale circostanza venga attestata, è opportuno suggerirla nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero della salute”.

5. - La legittimazione ad accedere alla banca dati per verificare l’esistenza di una DAT e, ove riprodotto, il contenuto della stessa, è limitata al personale medico in procinto di iniziare o proseguire un trattamento sanitario nei confronti di un paziente in situazione di “incapacità di autodeterminarsi” e tale incapacità deve essere attestata con idonea certificazione e poi trasmessa e acquisita alla banca dati?
Il Consiglio osserva che la normativa in materia di DAT deve essere coordinata con le disposizioni normative a tutela del diritto alla riservatezza. Dunque dovrà esprimersi il garante su questo aspetto.
Tuttavia, la Commissione speciale ritiene che:
- alle DAT può accedere il medico che ha in cura il paziente allorché sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi del paziente stesso
- deve potervi accedere il fiduciario sino a quando è in carica per avere la possibilità di dare attuazione alle scelte compiute. In questo caso non sembra venir violato il diritto alla riservatezza del paziente perché l’art. 4, al comma 2, prevede che, dopo l’accettazione della nomina da parte del fiduciario, a quest’ultimo sia rilasciata una copia delle DAT.
 
La Commissione, a conclusione del documento, esprime “la necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento delle norme, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal legislatore ed a garantirne la più estesa attuazione”.

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