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a cura di Agenzia regionale di sanità Toscana

Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: cosa prevede la legge

Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: cosa prevede la legge
22/02/2018
Il 14 dicembre il Senato ha approvato la legge che regolamenta il consenso informato e le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

La legge richiama gli articoli della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, da cui si evincono i principi che la ispirano.

Il 18 gennaio abbiamo partecipato alla lettura mirata della nuova legge in termini sanitari, legali ed etici. L’evento è stato organizzato dall’associazione GRuppo Etico Careggi per la LEniterapia (GRECALE) e condotta dal dr. Andrea Lopes Pegna e dalla dott.ssa Mariella Orsi.

Ad una prima lettura delle legge l’aspetto che colpisce è la brevità, soli 8 articoli, e soprattutto la semplicità del linguaggio utilizzato.

Proviamo di seguito a riassumerne i contenuti in modo schematico.


La legge:
  • ribadisce con forza che il consenso informato non è un aspetto formale ma sostanziale, in cui vengono fornite informazioni essenziali per il paziente, perché possa esprimere liberamente e consapevolmente il proprio consenso a effettuare o meno dei trattamenti sanitari
  • valorizza il paziente, quale attore principale del proprio stato di salute e della propria autonomia decisionale.  Ribadisce la necessità di mettere a conoscenza le persone rispetto alle proprie condizioni di salute e degli approcci diagnostici e terapeutici possibili da intraprendere. Il paziente può rifiutare delle cure, ma può anche cambiare opinione durante il corso della malattia
  • garantisce il rispetto delle volontà espresse dal paziente, anche in condizioni di emergenza, e quindi in questo caso non è valida l’obiezione di coscienza da parte dei medici. Il paziente non può essere mai lasciato solo anche se la sua decisione non rispecchia le decisioni dei medici curanti. Dunque, tutte le strutture sanitarie devono garantire questa legge
  • garantisce la registrazione delle decisioni prese sia in cartella clinica che nel fascicolo sanitario elettronico
  • stabilisce che il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura
  • indica che, in caso di prognosi infausta e in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, si possa ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore. Anche queste informazioni devono essere registrate nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
In sostanza, questa legge garantisce i desideri del paziente attraverso il tempo di ascolto, la relazione e la comunicazione e rendendo disponibili le informazioni relative alle decisioni prese. Viene superato il principio di “in scienza e coscienza” esclusivamente nelle mani del medico. E’ perciò logico e consequenziale che la legge disciplini le Disposizioni anticipate di trattamento, prima di tutto definendole come l’atto con cui la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità ad autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, sia nel consenso che nel rifiuto.

Supera la cura come applicazione di una singola procedura e la raffigura come un processo, in cui si può prevedere un’evoluzione in fasi. Si parla perciò di pianificazione delle cure, che deve essere condivisa tra paziente medico ed équipe sanitaria.

Emerge con forza e chiarezza che non possiamo più parlare di cure di fine vita, ma di cure alla fine della vita; non più di cure palliative, ma di cultura della palliazione.
Ma soprattutto è urgente un cambio radicale di paradigma: la morte non è il fallimento della medicina, ma solo un naturale seguito della vita.


Per saperne di più: