Valore in RSA

novità dal network delle RSA toscane

Valore in RSA

novità dal network delle RSA toscane
a cura di Agenzia regionale di sanità Toscana

Report ISS. Riflessione etico-giuridica su informazione e consenso ai trattamenti in RSA. Pillola n. 9

Nel mese di marzo 2021 l’Istituto Superiore di sanità ha pubblicato il Rapporto ISS Covid-19 n. 6/2021 dal titolo Assistenza sociosanitaria residenziale agli anziani non autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici (a cura del Gruppo di lavoro Bioetica ISS Covid-19), con l’obiettivo di proporre una riflessione etico-giuridica sulla tutela delle persone residenti all’interno dei presidi socio-sanitari attraverso la prospettiva dei diritti fondamentali.


Come è strutturato il Report ISS?

Nella prima parte, oltre a una descrizione del sistema nazionale di assistenza agli anziani non autosufficienti, vengono presi in esame i loro diritti con riferimento al sistema giuridico italiano. Inoltre, viene descritta e analizzata, dal punto di vista bioetico, la situazione di dipendenza della persona anziana, a partire dai principi e dalle priorità delineati nel 2006 dal Comitato Nazionale per la Bioetica. Nella seconda parte del documento invece vengono affrontate alcune tematiche di bioetica clinica relative al contesto dell’assistenza medica e infermieristica nelle strutture sanitarie residenziali. Infine viene proposta una Carta dei diritti dell’anziano con particolare riferimento alla “Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane che hanno bisogno di cure a lungo termine” dell’AGE Platform Europe.

Il documento è molto complesso e contiene tanti spunti e riflessioni interessanti, perciò pensiamo di creare una serie di approfondimenti, come Pillole, su alcuni paragrafi. Questo di oggi è una sintesi e commento del cap 7. che spazia sull'informazione e sul consenso decisionale. Li ripercorriamo in breve.

Informazione e consenso ai trattamenti

Riflettendo sul fatto che una persona anziana conserva la propria capacità di autodeterminazione – da tutelare sempre – con la sola eccezione dei casi di comprovata necessità, la capacità di comprensione delle informazioni del consenso decisionale non deve essere posta come un “tutto o niente”, bensì deve essere sempre contestualizzata.

Spesso è la persona anziana che può firmare il contratto di accesso in struttura e che pone il consenso, anche implicito, ai trattamenti assistenziali, ponendo l’attenzione al fatto che sui trattamenti più invasivi, per i quali si rende necessario un consenso esplicito, anche quando il residente è impossibilitato ad esprimerlo, il medico può prestare le cure indispensabili in autonomia.

Quest’ultimo, in assenza del consenso espresso dell’interessato, in presenza di stato di necessità e con decreto di nomina di un amministratore di sostegno, ha il compito di curare la persona nelle decisioni di natura sanitaria in conformità ai poteri assegnatigli dalla legge 6 del 9 gennaio 2004. All'art. 1 recita: "La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Anche quando ai familiari non è riconosciuto un vero e proprio potere decisionale, questi dovrebbero essere sempre informati circa le condizioni cliniche, le scelte ed i provvedimenti relativi alla malattia da Covid-19.

Il comma 8 dell’art. 1 della legge 219 del 22 dicembre 2017: “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura” afferma la necessità, soprattutto in corso di pandemia, di comunicare in modo chiaro e comprensibile dedicando momenti agli incontri fra operatori, persone e familiari, al fine di favorire la costruzione di percorsi condivisi. Nel sistema assistenziale è importante la presenza dell’infermiere che favorisce la persona assistita nel favorire decisioni terapeutiche.

Adesso possiamo orientare le disposizioni del decreto legge n.1 del 5 gennaio 2021 che all’art.5 in merito alla “manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite” proprio in quei casi in cui il residente sia impossibilitato ad esprimere un consenso libero ed informato e non disponga di una figura giuridica di tutela e rappresentanza.


Per saperne di più: