Valore in RSA

novità dal network delle RSA toscane

Valore in RSA

novità dal network delle RSA toscane
a cura di Agenzia regionale di sanità Toscana

Report ISS. Riflessione etico-giuridica sulle figure di protezione giuridica. Pillola n. 10

Nel mese di marzo 2021 l’Istituto Superiore di sanità ha pubblicato il Rapporto ISS Covid-19 n. 6/2021 dal titolo Assistenza sociosanitaria residenziale agli anziani non autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici (a cura del Gruppo di lavoro Bioetica ISS Covid-19), con l’obiettivo di proporre una riflessione etico-giuridica sulla tutela delle persone residenti all’interno dei presidi socio-sanitari attraverso la prospettiva dei diritti fondamentali.


Come è strutturato il Report ISS?

Nella prima parte, oltre a una descrizione del sistema nazionale di assistenza agli anziani non autosufficienti, vengono presi in esame i loro diritti con riferimento al sistema giuridico italiano. Inoltre, viene descritta e analizzata, dal punto di vista bioetico, la situazione di dipendenza della persona anziana, a partire dai principi e dalle priorità delineati nel 2006 dal Comitato Nazionale per la Bioetica. Nella seconda parte del documento invece vengono affrontate alcune tematiche di bioetica clinica relative al contesto dell’assistenza medica e infermieristica nelle strutture sanitarie residenziali. Infine viene proposta una Carta dei diritti dell’anziano con particolare riferimento alla “Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane che hanno bisogno di cure a lungo termine” dell’AGE Platform Europe.

Il documento è molto complesso e contiene tanti spunti e riflessioni interessanti, perciò pensiamo di creare una serie di approfondimenti, come Pillole, su alcuni paragrafi. Questo di oggi è una sintesi e commento del cap 7. sulle figure di protezione giuridica. Li ripercorriamo in breve.

Le figure di protezione giuridica

Spesso le condizioni psicofisiche della persona residente in RSA necessitano di essere approcciate da figure di sostegno in ambito giuridico.
 
Andiamo ad elencarle:
  • il tutore, in caso di interdizione  - art. 414 del Cod. Civile
  • il curatore, in casi meno gravi di inabilitazione – art. 415 del Cod. civile
  • l’amministratore di sostegnoAds – come seguito della legge 6 del 9 gennaio 2004  e art. 404 e succ. del Cod. Civile
Con queste fonti normative si stabilisce che i poteri di tutore e curatore sono quindi prestabiliti dalla legge, mentre quelli dell’amministratore di sostegno vengono fissati dal decreto di nomina del giudice tutelare competente. Dunque queste figure si affiancano ai residenti in RSA come tutela dei loro diritti e l’organizzazione della struttura deve garantire il loro coinvolgimento nei processi assistenziali e nei diritti di visita e comunicazione /informazione.
 
Ecco che l’Ads non è una figura meramente deputata ai soli adempimenti burocratici, bensì svolge una funzione di garanzia molto rilevante, che deve assicurare alla persona il rispetto dell’autodeterminazione, in quanto chiamato a supportarlo, riferendosi in particolare alle sue esigenze, ricostruendone anche le volontà presunte e i desideri.
 
I servizi sanitari e sociali sono responsabili nell’avvio dei procedimenti di richiesta di nomina dell'Ads in base all’art. 406 del Cod. civile pertanto, per ovviare alla criticità di tempi lunghi di attesa, nel periodo pandemico molti tribunali si sono adoperati per snellire la procedura al fine di garantire la protezione giuridica adeguata e permettere una buona informazione tra l’Ads della persona assistita e l’RSA.
 

Misure di isolamento e quarantena

L’ISS ha messo a disposizione delle strutture le indicazioni organizzative specifiche per isolare il paziente SARS-CoV-2 positivo, con l’obiettivo di prevenire la diffusione del contagio e non privare la persona anziana e vulnerabile del tempo adeguato e dedicato alla comunicazione. Familiari, rappresentanti legali e/o Ads dovrebbero essere informati quotidianamente circa le misure messe in atto per la prevenzione e per le modalità di gestione dell’isolamento, favorendo azioni ragionevoli e attuabili per non sacrificare la relazione umana e adempiere agli obblighi sanitari.

Esecuzione del tampone e di altri test diagnostici

L’esecuzione dei tamponi e dei test diagnostici ai residenti possono essere vissuti come fastidiosi, invasivi e traumatizzanti, soprattutto per le persone con particolari disabilità per le quali si rende necessario mettere in atto tali procedure in ambienti tranquilli e rassicuranti, evitando atteggiamenti di imposizione e, soprattutto, senza ricorrere a mezzi di contenzione.
 

Ospedalizzazione e accesso ai trattamenti intensivi

Durante la prima ondata pandemica si sono verificate diverse difficoltà nel trasferire in strutture sanitarie i residenti covid positivi, con l’evidente criticità di non poter usufruire di personale medico specialistico per limitarne le ospedalizzazioni. 
 
Nel caso in cui il residente necessiti di ospedalizzazione - pronto soccorso o terapia intensiva – e questa sia considerata inopportuna per evitare rischi di peggioramento, è necessario che vi sia un’informazione tempestiva ai familiari e che ogni decisione sia descritta in cartella clinica, specialmente quando vi sia un accesso alle terapie intensive i cui criteri devono essere esplicitati e divulgati anche per gli aspetti etici.
 
Su questo tema il documento redatto dalla SIAARTI – FNOMCeO del 30 ottobre 2020 pone in evidenza la necessità di ricorrere a “ criteri rigorosi, espliciti, concorrenti e integrati, valutati sempre caso per caso, quali: la gravità del quadro clinico, le comorbilità, lo stato funzionale pregresso, l’impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive, la conoscenza di espressioni di volontà precedenti nonché la stessa età biologica, la quale non può mai assumere carattere prevalente”.
 

Approccio al paziente SARS-CoV-2 con alterazioni comportamentali

Pur nella necessità di dover isolare residenti per la prevenzione della diffusione e del contagio non si deve ricorrere alla contenzione fisica, anche nei casi in cui vi siano deterioramenti cognitivi o alterazioni comportamentali, per le quali le strutture socio-sanitarie dovrebbero applicare procedure operative standard in conformità alle indicazioni delle autorità sanitarie.
 

Cure palliative e fine vita

L’accompagnamento al fine vita deve essere sempre garantito ricorrendo alle cure palliative e alla terapia del dolore, quando sia clinicamente indicato, attraverso l’applicazione della legge 38 del 15 marzo 2010 che le ha introdotte nei Livelli Essenziali di Assistenza.
Gli approcci di cura adeguati comprendono profili terapeutici e relazionali, assistenza continua e rispetto di quanto definito nei Codici Deontologici (rif. art. 39 Cod. di Deontologia medica del 2014 -  art. 24 Cod. Deontologico dell’infermiere del 2019). Anche secondo l’Organizzazione mondiale di sanità questo approccio migliora la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie mettendo in atto comportamenti atti a prevenire la sofferenza e a trattare i problemi fisici, psicologici e spirituali.
 
Nelle RSA spesso è molto sentito il bisogno di cure palliative, per le quali si raccomanda una presa in carico precoce, tramite attente valutazioni, monitoraggi e frequenti revisioni terapeutiche.
Sarebbe auspicabile la collaborazione fra l’equipe di cure palliative operante a domicilio e il personale medico e infermieristico delle RSA nella gestione dei pazienti Covid positivi che necessitano di presa in carico palliativa. In particolare sarebbe importante fornire sia la formazione adeguata, sia la revisione dei modelli organizzativi ed assistenziali, assieme alla fornitura tempestiva dei DPI.
 
Rimane fondamentale riconoscere il miglior trattamento anche in presenza di uno o più sintomi refrattari in cui la sedazione profonda dovrà rispettare i requisiti richiesti relativamente ai tempi della morte attesa, della malattia cronica con esito infausto e far sì che si possa creare ascolto e vicinanza ai familiari da parte degli operatori.
 

Sistemi informativi e flussi di dati

Con la legge 77 del 17 luglio 2020  e l’adozione dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 si dispone l’adozione delle “Linea guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità”.
 
Dunque un obiettivo primario da perseguire per il SSN in situazioni emergenziali è rappresentato dall’implementazione di adeguati sistemi di gestione dei flussi dei dati, di monitoraggio delle attività nella residenzialità, di conoscenza epidemiologica, accompagnate dal criterio etico relativo alla trattazione della trasparenza rispetto alla produzione e diffusione dei dati.
 
Durante la pandemia la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) ha sottolineato l’importanza di adottare regolarmente la valutazione multidimensionale geriatrica (VMD) informatizzata con un sistema documentale compatibile con il livello domiciliare ed ospedaliero, in moda da creare un'unica cartella clinica per facilitare la continuità assistenziale e la raccolta di dati utili alla ricerca. Pertanto, nel rispetto delle garanzie di tutela dei diritti di protezione dei dati personali dei residenti, sarebbe auspicabile l’adozione della cartella clinica elettronica (CCE) per favorire l’implementazione e lo scambio rapido di informazioni sanitarie strutturate.
 


Per saperne di più: