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novità dal network delle RSA toscane

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a cura di Agenzia regionale di sanità Toscana

E’ entrata in vigore la legge delega per la non autosufficienza. Un breve riassunto dei temi principali

17/05/2023
Il 31 marzo scorso è entrata in vigore la legge delega per la non autosufficienza (legge n. 33 del 23 marzo 2023), che mira a semplificare le attuali politiche per gli anziani e promuovere il coordinamento dell’assistenza agli anziani, cercando di ridurre la grande frammentazione che caratterizza questo settore.


Articolo 1: il punto sulle definizioni

Il primo dei 9 articoli della legge fa il punto sulle definizioni, distinguendo i servizi da assicurare tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria (LEA), inseriti all’interno dei progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI), che si attivano accedendo ai punti unici di accesso (PAI) di pertinenza degli ambiti territoriali sociali (ATS).


Articolo 2: collegamento e coordinamento azioni a livello locale e nazionale

La principale particolarità della legge compare all’articolo 2, ed è rappresentata, a livello nazionale, regionale e locale, dall’individuazione dei luoghi in cui realizzare il coordinamento e il collegamento delle azioni a supporto dell'invecchiamento attivo, della promozione dell'autonomia e della fragilità, dell'assistenza e della cura delle persone anziane, anche non autosufficienti.

Ai fini del coordinamento delle politiche e della programmazione integrata delle politiche nazionali, viene specificatamente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su eventuale delega, e partecipato dai ministeri che hanno specifiche competenze sul tema dell’anzianità e della fragilità, redige ogni tre anni il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, che sostituisce il Piano per la non autosufficienza.

Se i Piani diventano quindi uno strumento utile ad armonizzare i LEPS e i LEA, richiedono altresì, ai fini della programmazione e del monitoraggio, l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale.


Articoli 3 e 4: le deleghe al Governo

In relazione alle politiche di invecchiamento attivo, di promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità, il Governo è delegato ad adottare gli opportuni decreti entro il 31 gennaio 2024, per rendere operative le specifiche iniziative indicate all’articolo 3.

Lo stesso schema di delega viene ribadito dall’articolo 4 in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. Qui viene data particolare enfasi ad alcuni aspetti:
  • la semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e la messa a disposizione dei PUA (comma i)
  • la semplificazione e l’integrazione delle procedure di accertamento e la valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente
  • la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto (comma l).
In relazione ai servizi residenziali (comma q), l’articolo 3 prevede misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonchè della qualità degli ambienti di vita.


Articolo 5: sostenibilità economica

E’ indicata al 31 gennaio 2024, infine, anche la scadenza per la delega al Governo a varare decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti (art. 5).

In questa direzione si definiscono anche le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza, con la definizione di idonei percorsi di formazione secondo opportuni standard formativi.


Articoli successivi

Gli articoli successivi al quinto costituiscono infine il III Capo della legge, dedicato alle Disposizioni finali per l’adozione dei decreti legislativi, le clausole di salvaguardia, le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.

In definitiva, alla fine di gennaio 2024, saremo in grado di valutare quanto i decreti legislativi varati nei prossimi mesi saranno in grado di realizzare le prospettive di integrazione e coordinamento delle attività a supporto alla non autosufficienza, e di semplificare le procedure di accesso, come già prospettato in un nostro precedente articolo.



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