Valore in RSA

novità dal network delle RSA toscane

Valore in RSA

novità dal network delle RSA toscane
a cura di Agenzia regionale di sanità Toscana

Protezione e tutela

 
Il dibattito istituzionale sulla contenzione, avviato nel 2008, si rivolgeva soprattutto al settore psichiatrico, a seguito dell’indagine condotta nel 2005/2006 da parte del Consiglio d’Europa sull’utilizzo dei mezzi coercitivi.

Nel 2010 infatti la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome emanerà le prime Raccomandazioni sulla contenzione fisica che saranno applicate solo parzialmente nelle nostre regioni, come ha evidenziato la relazione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato nel 2017.

Sono seguiti diversi pareri, fra cui quello della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia ed efficienza del SSN, della Commissione Nazionale di Bioetica e della Corte di Cassazione, che si sono espresse in modo unanime con le seguenti considerazioni di sintesi:
  • La contenzione non è un atto sanitario, né un atto medico, non avendo nessuna finalità terapeutica, diagnostica o lenitiva del dolore.
  • La contenzione produce il peggioramento delle condizioni psicofisiche della persona, con esiti negativi che possono arrivare fino alla morte.
  • La contenzione, confermando la natura violenta della cura psichiatrica, aumenta la resistenza a rivolgersi ai servizi e lo stigma nei confronti della malattia mentale.
  • La contenzione non è rispettosa dei principi di cui agli artt. 13 e 32 della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
  • L’art. 54 del Codice Penale, ove ricorrono le condizioni del “pericolo attuale di danno grave alla persona, percolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”, esclude la responsabilità penale dell’operatore, ma non legittima in alcun modo la contenzione.
  • Le diverse raccomandazioni concordano nel sollecitare il definitivo e stabile superamento della contenzione attraverso azioni volte a monitorare il fenomeno, investire nella formazione, individuare standard di struttura e di processo, promuovere la verifica degli interventi, garantire la trasparenza nei luoghi di cura.
Nel 2021 un provvedimento del Ministro della Salute è stato inviato alle Regioni e ai Comuni per un primo esame e prevede il superamento della contenzione meccanica nell’arco di un triennio seguendo 7 raccomandazioni per eliminare una pratica che produce “esiti psicofisici negativi” e può portare anche al decesso.

La legge delega 33/2023 introduce il diritto delle persone anziane, non autosufficienti o fragili, a ricevere cure in ambienti che rispettino la loro dignità, promuovendo il superamento delle contenzioni non necessarie.

Il decreto legislativo 29/2024 promuove l'adozione di modelli di cura basati sulla dignità, per garantire alle persone anziane non autosufficienti i trattamenti che richiedono tutela sanitaria, lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, riorientamento in ambiente protesico secondo i livelli di intensità e incentivando così ambienti liberi da contenzioni attraverso la formazione specifica del personale e l'adeguamento strutturale degli ambienti.

Il tema della contenzione, dopo anni di dibattito, ha trovato una cornice normativa definitiva con l'Accordo Stato-Regioni del 23 ottobre 2025 (Rep. atti n. 174/CSR), che approva le Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale.

Le linee di indirizzo nazionali mirano al definitivo superamento della contenzione meccanica nei servizi psichiatrici, promuovendo pratiche terapeutiche basate sul rispetto della dignità e dei diritti umani. Il superamento si basa sulla prevenzione, formazione, monitoraggio dei dati e riorganizzazione dei servizi in rete. Il documento ribadisce un concetto fondamentale: la sicurezza e l'efficacia della cura vanno di pari passo. Prevenire i comportamenti violenti nei luoghi di cura non significa solo proteggere il personale e i pazienti, ma creare le condizioni necessarie affinché la terapia possa davvero funzionare. In quest'ottica, la contenzione smette di essere considerata uno "strumento di gestione" per diventare ciò che è realmente: un limite al successo del percorso terapeutico.

Sebbene il focus primario sia la salute mentale, l'accordo stabilisce principi etici e organizzativi che le Regioni estendono a tutte le strutture socio-sanitarie (RSA e RSD). Il superamento della contenzione non è più un "suggerimento", ma un obiettivo programmatorio.
 

I principali riferimenti normativi sulla contenzione

La Costituzione definisce chiaramente i principi che devono ispirare qualsiasi atto di privazione della libertà, e lo fa nel suo articolo 13 che così recita: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

All’articolo sulla libertà personale si deve aggiungere quello relativo alla libertà di scelta dell’individuo per quanto riguarda i trattamenti sanitari, i quali possono essere resi obbligatori solo per “disposizione di legge”, come prescrive l’articolo 32 della Costituzione e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
 
Codice civile: gli articoli 5, 2043 (Risarcimento per fatto illecito), Art. 2047 (Danno cagionato dall'incapace) 
 
Codice penale: gli articoli 40 (Rapporto di causalità), 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 54 (Stato di necessità), 571 (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 572 (Maltrattamenti), 582 (Lesione personale), 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 589 (Omicidio colposo), 591 (Abbandono di persone minori o incapaci), 605 (Sequestro di persona), 610 (Violenza privata)
 
Sentenze della Cassazione (2022-2024)
Sebbene non siano "atti normativi", diverse sentenze recenti hanno consolidato l'interpretazione giuridica:
  • hanno ribadito che la contenzione non è mai un atto medico ma una misura di emergenza eccezionale (extrema ratio)
  • hanno chiarito che la carenza di personale in RSA o in ospedale non giustifica mai il ricorso alla contenzione, eliminando l'alibi organizzativo spesso usato in passato.
Il codice deontologico dell’infermiere (rev. 2025), in particolare artt. 2, 4 e 38
Il codice deontologico del medico (rev. 2022), in particolare gli artt. 5, 32 e 49
Il codice deontologico dell’educatore professionale (rev. 2025), in particolare l’art. 38
Il codice deontologico del fisioterapista (2011), in particolare l’art. 28


Alcuni riferimenti importanti:
Stefano Busti, Ilaria Milani, Stefano Romano Capatti, Filippo Ingrosso, Paola Ripa, Elisa Rimoldi, Rita Biscotti. Una revisione narrativa della letteratura sulla contenzione fisica in Italia dal 1960 ad oggi. ISSN 2038-0712 – L’Infermiere 2024, 61:2, e67– e85 DOI: 10.57659/SSI.2024.06

Position Statement FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche). Position statement - L’infermiere di salute mentale e psichiatria (Aggiornamento 2024)

Riccardo Sperlinga, Simona Frigerio, Arianna Audisio, Chantal Marcellino, Alyssa Marcellino, Enrica Scavino, Chiara Ienopoli, Marta Colombatto. Esiti sensibili all’assistenza infermieristica nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani: indagine descrittiva multicentrica. Rivista L'Infermiere 2023; n 4; 2023

Commissione di bioetica. Vulnerabilità e cura nel welfare di comunità. Il ruolo dello spazio etico per un dibattito pubblico. 10 dicembre 2021

Buone pratiche per la prevenzione della contenzione in ospedale. Ultimo aggiornamento Febbraio 2021. Direzione Generale cura della persona, salute e welfare Servizio assistenza ospedaliera, Regione Emilia Romagna

Maila Milej, Livia Bicego. Contro la contenzione. Garantire sempre, a ogni cittadino, l’articolo 13 della Costituzione. ISBN 8891628220. Data pubblicazione maggio 2018