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a cura di Agenzia regionale di sanità Toscana

Legge Gelli-Bianco: un commento sulla norma che regola sicurezza delle cure e responsabilità professionale

Legge Gelli-Bianco: un commento sulla norma che regola sicurezza delle cure e responsabilità professionale07/11/2017
Dopo diversi mesi di dibattito la legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco, dai nomi dei 2 parlamentari che hanno portato a completamento l’iter) fa chiarezza su diversi aspetti relativi alla responsabilità che ciascun professionista sanitario deve mettere in atto per poter operare in sicurezza, sia rispetto alla persona assistita, che a se stesso o agli altri professionisti coinvolti nel processo di cura.

Il percorso era già iniziato qualche anno fa con la Legge Balduzzi, che aveva portato significative innovazioni al tema, in particolare per quanto riguarda responsabilità e prova di colpevolezza in avvio di contenzioso per danno alla persona.


Le novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco riguardano:
  • il difensore civico, che diventa garante del diritto alla salute
  • il centro di gestione del rischio sanitario e sicurezza delle cure, che sarà istituito in ogni regione italiana
  • l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che sarà presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Age.Na.S)
  • la trasparenza dei dati e della documentazione sanitaria (es. la gestione documentazione)
  • la redazione e revisione delle buone pratiche clinico-assistenziali e  delle raccomandazioni / linee guida
  • l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p. che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (v. anche art. 590 c.p. lesioni personali colpose)
  • la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria (v. artt. 1218 e 1228 c.c. sulla responsabilità degli ausiliari e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale)
  • il tentativo obbligatorio di conciliazione, finalizzato a ridurre il contenzioso fino dall’avvio della richiesta
  • l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria
  • l’obbligo di stipula di polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
  • l’istituzione di un fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
  • la riforma della nomina dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) in ambito civile e dei periti in ambito penale
  • gli atti conseguenti l’attività di gestione del rischio clinico (es. audit clinico), che non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari.
La legge così com’è stata promulgata necessita di diversi decreti applicativi per poter disciplinare appieno diritti e doveri dei singoli professionisti e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie,  pubbliche e private, in particolare per quanto concerne gli aspetti assicurativi. Per questi ultimi sono attesi i decreti applicativi entro la fine dell’anno in corso.


Il primo decreto applicativo
, del 17 luglio 2017, richiama l’art. 3 della L. 24 e istituisce l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, presso l’Age.Na.S, con funzioni utili per:
  • acquisire, analizzare ed elaborare i dati provenienti dai centri regionali, compresi quelli coinvolti nel contenzioso
  • individuare e fornire indicazioni ed idonee misure e standard di sicurezza alle regioni in materia di prevenzione, gestione, monitoraggio, sorveglianza sulle buone pratiche e formazione  del personale esercente le professioni sanitarie
  • disporre una relazione annuale al Ministero della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno
  • collaborare con i rappresentanti di società scientifiche, associazioni, federazioni, esperti...

Il secondo decreto applicativo, del 2 agosto 2017, richiama l’art. 5 della legge 24 e attua i punti più significativi e delicati sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria:
  • istituisce l’elenco degli enti, istituzioni pubbliche e private, società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi nell’esecuzione delle prestazioni
  • definisce i requisiti che le società scientifiche devono possedere per accedere all’iscrizione

Lo scorso 6 settembre l’on. Federico Gelli ha dato conferma della pubblicazione di altri decreti applicativi che saranno utili per:
  • la disciplina delle assicurazioni e dei massimali, la retroattività ed ultrattività
  • l’azione di rivalsa per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private
  • l’applicazione specifica della legge per i sanitari che operano anche in libera professione.

Dunque, le novità e le integrazioni/modifiche alla normativa precedente sono tante e di interesse anche per la residenzialità, in particolare per quanto riguarda l’obbligatorietà di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso danni alle persone, sia da parte della struttura, che dei professionisti che vi operano.

Di fatto tutti i punti toccati dalla legge sono cogenti per tutte le professioni sanitarie, sia che esse operino in ambito prettamente sanitario, che socio-sanitario, quindi sarà interessante seguire la pubblicazione degli ulteriori decreti, specifiche, integrazioni, che troverete prossimamente sul nostro sito.


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